Autoformazione e Crediti ECM

Autoformazione e Crediti ECM

di Maurizio Belli -
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L’autoformazione passa dal 10% al 20%

Raddoppia la quota di crediti ECM autocertificati rispetto all’obbligo formativo.

Quali sono i riferimenti che legittimano l'autoformazione?

Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può
dar luogo al riconoscimento di crediti ECM.
Le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono:

  • autoformazione
  • tutoraggio individuale
  • crediti esteri
  • pubblicazioni scientifiche
  • sperimentazioni cliniche

La Determina della CNFC del 17/07/2013, al par. 5, definisce l’autoformazione “autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio)”.

Ad oggi, non solo la possibilità è stata estesa a tutti i professionisti sanitari, ma è stato variato il limite per l’autoformazione, portandolo fino al 20% dell’obbligo formativo individuale.
Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%. Ad esempio, su un obbligo formativo di 120, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 24.
L’attribuzione dei crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui 1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 crediti) qualora l’obbligo formativo
individuale corrisponda a 150 crediti. Qui è possibile consultare la guida Co.Ge.A.P.S.

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